Articolo 668 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Adempimento del legato
Dispositivo
Se la cosa legata è gravata da una servitù [1027] c.c.], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria [1863], [1869] c.c.], il peso ne è sopportato dal legatario (1).
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice [1863] ss. c.c.], un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (2) [374], [756] c.c.].
Note
(1) In tali casi vi è uno stretto vincolo reale tra l'oggetto del legato e il debito. Pertanto si ritiene che di esso debba rispondere il legatario, che riceve il bene nello stato in cui si trova al momento dell'apertura della successione (v. art. 667 c. 1 del c.c.).
(2) Si fa applicazione della regola generale che sancisce la responsabilità dell'erede per i debiti e i pesi ereditari.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6674/1981
La disciplina degli oneri inerenti al legato prevista nelle due ipotesi contemplate dall'art. 668 c.c. non è applicabile al credito del professionista per prestazione d'opera riguardante la cosa legata, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza allaresaltrui, rispetto a cui l'opussi sia estrinsecata, né la relazione di garanzia (eccettuata quella generica ex art. 2740 c.c.) dellaresmedesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell'erede) soltanto attraverso l'istituzione modale, sotto forma di onere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6674 del 16 dicembre 1981)