Articolo 669 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Frutti della cosa legata

Dispositivo

Note

(1) I frutti sono beni prodotti da altri beni. Si distinguono in frutti naturali, ossia quelli che provengono da una cosa produttiva (es. i frutti delle piante), e civili, cioè quelli dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento di altri beni (es. gli interessi del denaro). Mentre i primi si acquistano con la separazione dalla cosa madre, i secondi sono dovuti giorno per giorno.

(2) Al contrario, spettano all'erede i frutti maturati fino all'apertura della successione.

(3) E' necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, non basta una richiesta scritta stragiudiziale.

(4) Qualora l'erede onerato non abbia la materiale disponibilità del bene, si ritiene che incomba comunque su di esso l'onere di corrispondere al legatario i frutti, salvo il diritto di ripetere quanto pagato dal possessore del bene ai sensi dell'art. 535 del c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 25155/2010

2Cass. civ. n. 110/2009