Articolo 672 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese per la prestazione del legato

Dispositivo

Le spese per la prestazione del legato (1) sono a carico dell'onerato (2) [662], [1196] c.c.].

Note

(1) Es. le spese per la consegna o per il recupero della cosa legata, quelle per l'acquisto in caso di legato di cosa altrui, ecc.

(2) E' consentito al testatore esprimere una volontà in senso contrario.