Articolo 673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Dispositivo

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente (1) perita (2) durante la vita del testatore [651] c.c.].

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (3) [1256] ss. c.c.].

Note

(1) Ove il bene sia perito parzialmente, resta dovuta la parte che non sia andata distrutta.

(2) Al perimento viene equiparato lo smarrimento. In tal caso l'onerato si ritiene abbia l'obbligo di attivarsi al fine di rinvenire il bene legato.

(3) Ove il perimento dipenda da colpa dell'onerato, questo è tenuto al risarcimento del danno (v.art. 1218 del c.c.).