Articolo 673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Dispositivo

Note

(1) Ove il bene sia perito parzialmente, resta dovuta la parte che non sia andata distrutta.

(2) Al perimento viene equiparato lo smarrimento. In tal caso l'onerato si ritiene abbia l'obbligo di attivarsi al fine di rinvenire il bene legato.

(3) Ove il perimento dipenda da colpa dell'onerato, questo è tenuto al risarcimento del danno (v.art. 1218 del c.c.).