Articolo 677 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mancanza di accrescimento

Dispositivo

Note

(1) Tali eredi legittimi possono coincidere o meno con quelli in favore dei quali l'accrescimento non ha avuto luogo. Il diritto ad accettare si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) nell'ordinario termine di dieci anni dall'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).