Articolo 676 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti dell'accrescimento

Dispositivo

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto (1).

I coeredi o i legatari (2), a favore dei quali si verifica l'accrescimento (3), subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante (4), salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [572], [677] c.c.].

Note

(1) L'istituto dell'accrescimento opera automaticamente a favore dei coeredi che abbiano accettato l'eredità. Non è necessaria una nuova accettazione nè è possibile una rinuncia della quota attribuita in seguito all'accrescimento, poichè sarebbe una rinunzia parziale, vietata dall'art. 520 del c.c..

(2) In caso di alienazione della quota di eredità si ritiene che, stante il riferimento dell'art. 1543 c. 2 del c.c. a tutti i diritti compresi nell'eredità, operi in favore dell'acquirente il diritto all'accrescimento.

(3) Al pari dell'accettazione dell'eredità, l'accrescimento opera retroattivamente a partire dal momento dell'apertura della successione (v. art. 459 del c.c.).

(4) Quindi gli eredi rispondono, in proporzione alla propria quota, ancheultra vires; i legatariintra vires, cioè solo nei limiti del valore delle cose legate.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 8021/2012

In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.(Cassazione civile, sentenza n. 8021 del 21 maggio 2012)

2Cass. civ. n. 5092/2006

I debiti per interessi maturati successivamente all'apertura della successione in relazione ad un debito delde cuiussono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5092 del 9 marzo 2006)