Articolo 680 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revocazione espressa
Dispositivo
La revocazione espressa (1) può farsi soltanto con un nuovo testamento [587] ss. c.c.] (2), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara (3) di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore (4) (5) [681], [682], [684] c.c.].
Note
(1) La revocazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti.
(2) Il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata: un testamento pubblico può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo.
(3) Non è ammessa la rappresentanza.
(4) Tale dichiarazione può essere contenuta anche in un atto notarile avente un contenuto giuridico ulteriore rispetto alla revoca.
(5) Dalla revocazione espressa si distingue quella tacita che può verificarsi in caso di:- testamento posteriore incompatibile con quello anteriore (v. art. 682 del c.c.);- distruzione del testamento olografo (v. art. 684 del c.c.);- ritiro di un testamento segreto in cui difettino i requisiti del testamento olografo (v. art. 685 del c.c.);- alienazione e trasformazione della cosa legata (v. art. 686 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 11472/2020
La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11472 del 15 giugno 2020)
2Cass. civ. n. 22983/2013
La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22983 del 9 ottobre 2013)
3Cass. civ. n. 4119/1986
La revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l'inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie. (Nella specie, in applicazione del suriportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d'appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontá di revoca incaricando il coniuge di distruggere l'olografo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4119 del 20 giugno 1986)
4Cass. civ. n. 1964/1986
La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1964 del 20 marzo 1986)
5Cass. civ. n. 829/1975
La norma dell'art. 680 c.c. sulla revoca del testamento riguarda esclusivamente le disposizioni di ultima volontà, cioè gli atti di volontà, non già le dichiarazioni di scienza (nella specie, confessione) che restano ferme anche in caso di revoca delle disposizioni testamentarie.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 829 del 6 marzo 1975)
6Cass. civ. n. 1405/1968
È valida ed efficace la revoca di un precedente testamento (contenente disposizioni patrimoniali) espressa in un atto che del testamento ha soltanto i requisiti formali e non pure i sostanziali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1405 del 7 maggio 1968)