Articolo 681 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione della revocazione

Dispositivo

Note

(1) La reviviscenza delle disposizioni testamentarie precedenti opera automaticamente, senza che esse debbano essere ripetute nel nuovo testamento o nella dichiarazione ricevuta dal notaio.

(2) Non è, dunque, ammessa la revoca tacita della revoca.Per la revoca della revoca non sono richieste formule particolari: è sufficiente che emerga in modo non equivoco la volontà del testatore di far rivivere le vecchie disposizioni testamentarie.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11472/2020

2Cass. civ. n. 8031/2019

3Cass. civ. n. 19915/2012

4Cass. civ. n. 1712/1973