Articolo 681 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione della revocazione

Dispositivo

(1)La revocazione totale o parziale di un testamento [680] c.c.] può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente (2). In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Note

(1) La reviviscenza delle disposizioni testamentarie precedenti opera automaticamente, senza che esse debbano essere ripetute nel nuovo testamento o nella dichiarazione ricevuta dal notaio.

(2) Non è, dunque, ammessa la revoca tacita della revoca.Per la revoca della revoca non sono richieste formule particolari: è sufficiente che emerga in modo non equivoco la volontà del testatore di far rivivere le vecchie disposizioni testamentarie.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11472/2020

La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11472 del 15 giugno 2020)

2Cass. civ. n. 8031/2019

La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8031 del 21 marzo 2019)

3Cass. civ. n. 19915/2012

L'art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19915 del 14 novembre 2012)

4Cass. civ. n. 1712/1973

Nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore a quest'ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili, essendosi realizzata una manifestazione univoca di volontà testamentaria che, recependo in maniera diretta ed immediata e non già [i]per relationem/i] le disposizioni enunciate nel primo scritto, ridotto ad oggetto materiale privo di giuridico valore, le riproduce e conferisce ad esse un rinnovato vigore [i]ex nunc/i], quale espressione definitiva dell'ultima volontà del [i]de cuius/i], a far tempo dalla data e dalla sottoscrizione nuove, le quali costituiscono gli elementi essenziali che perfezionano e rendono rilevanti le manifestazioni di ultima volontà, ancorché non posti in essere in unico contesto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1712 del 13 giugno 1973)