Articolo 686 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alienazione e trasformazione della cosa legata

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica a qualsiasi atto di trasferimento (es. vendita, donazione,etc...) purché volontario e solo alle disposizioni a titolo particolare di beni certi e determinati.

(2) Ove vi sia stato un vizio del consenso si ritiene difetti anche la volontà di revocare il legato.

(3) La trasformazione deve essere posteriore alla redazione del testamento. Deve essere volontaria ed effettuata direttamente dal testatore o per mezzo di terzi.

(4) L'onere della prova incombe su chi intende beneficiare del legato.La prova può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.Dimostrata tale circostanza, si applica la disciplina del legato di cosa altrui (v. art. 651 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 20114/2023

2Cass. civ. n. 27377/2021

3Cass. civ. n. 6972/2017

4Cass. civ. n. 21685/2006