Articolo 687 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione per sopravvenienza di figli

Dispositivo

Le disposizioni a titolo universale o particolare [588] c.c.], fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti (1), sono revocate di diritto [566] c.c.] per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo [291] ss. c.c.], ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio (2) [250], [254] c.c.].

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento (2).

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi (3).

Se i figli o discendenti non vengono alla successione [4], [463], [521] c.c.] e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto (4).

Note

(1) La norma non si applica al testatore che, al momento della redazione del testamento, aveva già dei figli nell'ipotesi in cui ne sopraggiungano altri.

(2) Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) E' sufficiente ad evitare la revocazione che il testatore abbia previsto la sopravvenienza di figli, non che abbia disposto in loro favore.

(4) Qualora i figli o i discendenti non possano venire alla successione (es. per premorienza, assenza, indegnità,ecc...) la revocazione non opera essendo venuta meno la ragione pratica che la giustifica, ossia consentire ai discendenti di essere chiamati alla successione.Si ritiene che le medesime considerazioni valgano anche per il caso di rinunzia del figlio o del discendente chiamato alla successione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 8519/2025

Il figlio nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo dell'apertura della successione, può interrompere l'usucapione dei beni ereditari senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione; per tale atto interruttivo non è necessario l'avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che sussiste già dalla morte del genitore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8519 del 1 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 28043/2023

Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28043 del 5 ottobre 2023)

3Cass. civ. n. 169/2018

In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 169 del 5 gennaio 2018)

4Cass. civ. n. 18893/2017

Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18893 del 28 luglio 2017)

5Cass. civ. n. 1935/1996

L'art. 687, primo comma, c.c. ha il fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni. Siccome tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto del primo comma dell'art. 277 e del primo comma dell'art. 687 c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1935 del 9 marzo 1996)

6Cass. civ. n. 187/1970

Accertata la volontà del testatore di mantenere ferme le disposizioni testamentarie nel caso di esistenza o sopravvenienza di figli, è irrilevante ogni indagine sulla certezza — o meno — dell'evento prospettatosi dal testatore, e sul contenuto o sulla sufficienza delle disposizioni, eventualmente, fatte nel testamento a favore dei figli sopravvenuti o riconosciuti dopo il testamento, perché, in ogni caso, le eventuali lesioni dei diritti degli stessi, ravvisabili nel testamento, possono essere eliminate con la riduzione delle disposizioni fatte a favore degli altri coeredi o legatari.–La caducazione delle disposizioni a titolo universale, o particolare, per ignorata esistenza, o per sopravvenienza di figli, di cui al primo comma dell'art. 687 c.c. (alla quale ipotesi è da parificare il futuro riconoscimento di figli naturali) si basa sulla presunzione che il testatore, se avesse avuto, o non avesse ignorato di avere figli o discendenti, oppure avesse preveduto di averne in seguito, non avrebbe disposto, come aveva fatto, con il suo testamento. Tale presunzione viene meno qualora risulti dal testamento stesso che il testatore abbia previsto detta eventualità provvedendo al riguardo. In tale ipotesi la legge (comma terzo articolo citato) sancisce la salvezza del testamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 187 del 29 gennaio 1970)