Articolo 688 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Casi di sostituzione ordinaria
Dispositivo
(1)Il testatore può sostituire all'erede istituito (2) [691] c.c.] altra persona per il caso che il primo non possa (3) o non voglia (4) accettare l'eredità [463], [467], [480], [519], [523] c.c.].
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà (5).
Note
(1) La sostituzione ordinaria consente di designare un altro erede per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare. Si ritiene si tratti di una doppia vocazione, una semplice e una condizionata (v. art. 1353 del c.c.).
(2) La sostituzione opera anche per i legati.
(3) Ossia in caso di:- premorienza e commorienza (v. art. 4 del c.c);- indegnità (v. art. 463 del c.c.);- assenza (v. art. 49 del c.c.) e dichiarazione di morte presunta (v. art. 58 del c.c.);- incapacità di ricevere per testamento (v.artt.596 ss. del c.c.).
(4) Ossia in caso di:- rinuncia all'eredità (v. art. 519 del c.c.);- decadenza dal diritto di accettare l'eredità (v. art. 487 c. 3 del c.c.).
(5) Trattandosi di una presunzione relativa, è ammessa prova contraria.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5487/2024
Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5487 del 1 marzo 2024)