Articolo 708 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disaccordo tra più esecutori testamentari

Dispositivo

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700] c.c.] non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria (1), sentiti, se occorre, gli eredi (2).

Note

(1) E' necessario, a tal fine, proporre ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il provvedimento viene reso mediante ordinanza reclamabile avanti alla Corte d'Appello, quest'ultima a sua volta decide con ordinanza non impugnabile.

(2) L'audizione degli eredi è finalizzata a far emergere elementi in grado di risolvere il contrasto.