Articolo 709 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conto della gestione
Dispositivo
L'esecutore testamentario (1) deve rendere il conto (2) [263] c.c.] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno [703] c.c.].
Egli è tenuto, in caso di colpa [703], [2043] c.c.] al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più [700] c.c.], rispondono solidalmente per la gestione comune [1292] c.c., [4] c.p.c.].
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione [109].
Note
(1) Sia che abbia l'amministrazione del patrimonio ereditario, sia che non abbia tale potere (v.art. 703 del c.c.).
(2) Si tratta di un documento contabile in cui devono essere registrate le operazione compiute dall'esecutore durante la sua gestione.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 10594/2019
Ai sensi dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto a rendere il conto della propria gestione ogni volta che quest'ultima cessi, ed anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10594 del 16 aprile 2019)
2Cass. civ. n. 12241/2016
Le funzioni dell'esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall'accettazione della nomina, Tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703, comma 3, c.c.) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l'amministrazione degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 709, comma 1, c.c.). A tal fine, la legge non stabilisce alcun termine, appunto perchè l'esecutore testamentario deve continuare ad amministrare la massa ereditaria (salva contraria volontà del testatore) fino a quando le circostanze dei singoli casi lo rendano necessario". Questo era il senso anche di altre decisioni di questa Corte, che, sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione dell'esecutore testamentario a stare in giudizio come attore, convenuto o interveniente, hanno affermato che la sua qualità di parte dura finchè si svolge il processo, quand'anche si superi il termine di un anno fissato dall'art. 703 c.c. per il solo possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell'esecutore medesimo, il quale sarà tenuto, cessato quel termine e la sua eventuale proroga, a dismettere il possesso dei beni predetti, senza però decadere dall'ufficio. La temporaneità dell'amministrazione dell'esecutore testamentario è quindi coessenziale all'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, che investono lo stesso di un ufficio che connota in termini di obbligatorietà la sua gestione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12241 del 14 giugno 2016)
3Cass. civ. n. 2455/1984
A norma dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto al rendiconto, quando la gestione si protrae oltre l'anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell'anno di effettiva gestione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2455 del 16 aprile 1984)