Articolo 711 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Retribuzione

Dispositivo

L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità (1).

Note

(1) L'attività ulteriore compiuta dall'esecutore è, invece, remunerabile.La gratuità può essere superata anche in forza di un accordo tra l'esecutore e i coeredi.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 24798/2022

La retribuzione a favore dell'esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "ad hoc", che il compenso per l'opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell'eredità secondo quanto dispone l'art. 711 c.c., l'impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l'attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l'abbiano stretto, nei cui confronti l'esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24798 del 12 agosto 2022)

2Cass. civ. n. 24147/2015

L'istituto dell'esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l'esecutore, nominato dal testatore intuitu personae in forza della clausola testamentaria, è investito del potere di compiere in nome proprio determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. In particolare, compito dell'esecutore testamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24147 del 26 novembre 2015)

3Cass. civ. n. 17382/2004

La gratuità dell'ufficio dell'esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall'art. 711 c.c. nonostante la probabile onerosità dell'attività, si giustifica con la possibilità per il soggetto che ne è investito di non accettare l'incarico, sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l'esercizio dell'ufficio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17382 del 30 agosto 2004)