Articolo 710 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esonero dell'esecutore testamentario

Dispositivo

Note

(1) Rileva anche soltanto la negligenza. Non è, infatti, richiesto che l'irregolarità sia dolosa, ossia volta ad arrecare un danno in maniera consapevole.

(2) Deve trattarsi di oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico per cause estranee alla volontà e all'attività dell'esecutore.Es.: morte, dichiarazione di morte presunta, interdizione, inabilitazione, ecc.

(3) Con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide, sentito l'esecutore, con ordinanza reclamabile avanti alla Corte di Appello. Il giudizio di impugnazione, che prevede l'audizione degli interessati, termina con ordinanza non impugnabile.

(4) Rimosso dall'incarico l'esecutore, non è possibile procedere ad una nuova nomina, a meno che il testatore non abbia previsto la sostituzione (v.art. 700 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 10107/2021

2Cass. civ. n. 24218/2018

3Cass. civ. n. 18468/2014

4Cass. civ. n. 1764/2008