Articolo 710 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Esonero dell'esecutore testamentario
Dispositivo
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi (1) [703], [709] c.2 c.c.], per inidoneità all'ufficio (2) o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti (3) (4).
Note
(1) Rileva anche soltanto la negligenza. Non è, infatti, richiesto che l'irregolarità sia dolosa, ossia volta ad arrecare un danno in maniera consapevole.
(2) Deve trattarsi di oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico per cause estranee alla volontà e all'attività dell'esecutore.Es.: morte, dichiarazione di morte presunta, interdizione, inabilitazione, ecc.
(3) Con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide, sentito l'esecutore, con ordinanza reclamabile avanti alla Corte di Appello. Il giudizio di impugnazione, che prevede l'audizione degli interessati, termina con ordinanza non impugnabile.
(4) Rimosso dall'incarico l'esecutore, non è possibile procedere ad una nuova nomina, a meno che il testatore non abbia previsto la sostituzione (v.art. 700 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 10107/2021
In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10107 del 16 aprile 2021)
2Cass. civ. n. 24218/2018
In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost..(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24218 del 4 ottobre 2018)
3Cass. civ. n. 18468/2014
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 18468 del 1 settembre 2014)
4Cass. civ. n. 1764/2008
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto — in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c. — dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d'appello; la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all'art. 739 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1764 del 28 gennaio 2008)