Articolo 740 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Dispositivo
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo (1).
Note
(1) La medesima regola si applica anche in caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 479 del c.c.. In tal caso il trasmissario, accettata l'eredità, dovrà conferire i beni donati al trasmittente.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 9066/2023
L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9066 del 31 marzo 2023)
2Cass. civ. n. 2914/2020
La collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'è che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2914 del 7 febbraio 2020)