Articolo 741 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Collazione di assegnazioni varie
Dispositivo
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio (1), per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale (2), per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita (3) [1919], [1923] c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.
Note
(1) Sono tali quelle che eccedono notevolmente la misura ordinaria, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante. Tali spese sono soggette a collazione in base al loro valore nominale, oltre agli interessi di legge dall'apertura della successione.
(2) Deve trattarsi di spese, diverse da quelle di educazione e mantenimento, che eccedono notevolmente la misura ordinaria, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante.
(3) Tali donazioni sono considerate indirette ed assumono la forma del contratto a favore di terzo.Se il defunto mette a disposizione delle somme affinchè l'erede paghi il premio assicurativo la donazione è, invece, diretta.Tale previsione si ritiene estendibile per via analogica al coniuge.