Articolo 783 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazioni di modico valore

Dispositivo

La donazione di modico valore (1) che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico [782] c.c.], purché vi sia stata la tradizione (2) [781] c.c.].

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Note

(1) Il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

(2) Per tradizione si intende la consegna della cosa nelle mani del donatario. Risulta in tal modo certa ed inequivocabile la volontà del donante.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 238/2024

In tema di accertamento c.d. sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, ove la prova contraria fornita dal contribuente consista nell'allegazione di elargizioni a titolo gratuito avvenute senza formalità, deve tenersi conto che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendo essa essere apprezzata alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 238 del 4 gennaio 2024)

2Cass. civ. n. 5488/2022

In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5488 del 18 febbraio 2022)

3Cass. civ. n. 3858/2020

Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3858 del 17 febbraio 2020)

4Cass. civ. n. 7913/2001

Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il modico valore di una donazione sulla base di un accertamento condotto sia sotto il profilo oggettivo, in relazione al valore del bene oggetto della donazione in sé considerato, sia sotto il profilo soggettivo, in relazione al fatto che la somma donata costituiva la quasi totalità del risparmio del donante).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7913 del 12 giugno 2001)

5Cass. civ. n. 11304/1994

La donazione di modico valore (art. 783 c.c.) per la quale non si richiede la forma scrittaad substantiamva accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11304 del 30 dicembre 1994)

6Cass. civ. n. 1260/1994

I doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alla liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla meratraditio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1260 del 8 febbraio 1994)

7Cass. civ. n. 1873/1989

L'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obiettivamente anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. A tal fine il giudice deve compiere un'indagine complessa, che, partendo dall'accertamento dei dati analitici essenziali che attengono al valore dell'oggetto in sé ed alla potenzialità economica di chi se ne spoglia, pervenga attraverso il loro contemperamento ad affermare ovvero ad escludere che la liberalità incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Detta indagine comporta un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1873 del 21 aprile 1989)

8Cass. civ. n. 1134/1982

L'art. 783 c.c., con il quale è stabilito che la modicità del valore della donazione deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante, importa che, sulla base della varia potenzialità economica di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. L'accertamento di tale requisito costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1134 del 24 febbraio 1982)