Articolo 784 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione a nascituri

Dispositivo

Note

(1) Ai sensi dell'art. 320 del c.c., l'accettazione spetta ai genitori congiuntamente o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. Ove i genitori non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale (v.art. 321 del c.c.).

(2) La donazione fatta al nascituro è sottoposta alla condizione sospensiva della nascita. Prima che tale evento si verifichi, la proprietà del bene donato è del donante, motivo per cui spetta a questo l'amministrazione del bene.

(3) Al verificarsi della nascita, il donatario si considera taleex tunc.

(4) Diversamente da quanto previsto per l'ipotesi precedente, la donazione fatta a favore di un non concepito non ha efficacia retroattiva ma operaex nunce i frutti fino ad allora prodotti dal bene rimangono del donante.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12407/2025

2Cass. civ. n. 21510/2019

3Cass. civ. n. 17094/2006