Articolo 785 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione in riguardo di matrimonio
Dispositivo
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (1), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi (2) o dei figli nascituri da questi [784] c.c.], si perfeziona senza bisogno che sia accettata (3), ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [805] c.c.].
L'annullamento del matrimonio [117] c.c.] importa la nullità [1418] c.c.] della donazione (4). Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede [1445] c.c.] tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo [128] c.c.].
Note
(1) La donazione obnuziale è valida solo se riferita ad uno specifico matrimonio in relazione al quale gli sposi possano essere individuabili. La donazione fatta in vista di un generico matrimonio non rientra nella previsione in commento.
(2) Se la donazione è fatta da uno dei due coniugi, donatario sarà l'altro sposo; se il donante è un terzo i beneficiari della liberalità possono essere entrambi i futuri coniugi o solo uno di essi.
(3) La donazione obnuziale resta valida in caso di separazione personale e di divorzio.
(4) L'annullamento del matrimonio ha effetto retroattivo. Pertanto la donazione si considera come se mai fosse stata fatta, e sorge in capo ai donatari l'obbligo di restituire i beni ricevuti, con le seguenti eccezioni:a) nel caso di coniuge di buona fede (che non era cioè a conoscenza del vizio che ha causato l'annullamento del suo matrimonio), questi non deve restituire i frutti da lui percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio;b) nel caso in cui i donatari abbiano trasferito il bene donato ad altre persone (terzi), queste non devono restituire il bene al donante, se al momento del trasferimento erano in buona fede;c) nel caso di donazione fatta ai figli nascituri, la donazione rimane valida ed efficace anche dopo l'annullamento del matrimonio nel caso in cui ricorrano gli estremi del matrimonio putativo (v. art. 128 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 22140/2019
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione in un caso in cui l'imputato aveva agito al fine di ottenere la restituzione dei regali dati alla fidanzata, trattandosi di pretesa non coperta da tutela giurisdizionale, non potendo qualificarsi siffatta elargizione quale donazione obnunziale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 08/03/2018).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 22140 del 17 aprile 2019)
2Cass. civ. n. 14203/2017
Ai sensi dell'art. 785 c.c., la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico, delle finalità dell'attribuzione patrimoniale eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, "determinato", matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 14203 del 7 giugno 2017)
3Cass. civ. n. 9052/2010
Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non fosse incorsa in ultrapetizione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto, escludendo la configurabilità dello stesso come donazione obnuziale priva di causa per rottura del fidanzamento da parte dei nubendi, come sostenuto dall'attore, ma ravvisandovi un complesso accordo negoziale affetto da nullità perché stipulato in frode alla legge). (Rigetta, App. Roma, 10/03/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9052 del 15 aprile 2010)
4Cass. civ. n. 19029/2008
Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità ; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19029 del 10 luglio 2008)
5Cass. civ. n. 1967/2007
Seppure l'art. 978 c.c. faccia genericamente riferimento alla volontà dell'uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata - non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall'art. 1058 c.c. - nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l'ordinamento, la possibilità di costituire l'usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall'art. 1989 c.c. e della donazione obnuziale di cui all'art. 785 c.c. (Nella specie, è stata escluso che potesse integrare un atto valido per la costituzione del diritto di usufrutto la scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte che aveva invocato l'avvenuta concessione del diritto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1967 del 30 gennaio 2007)
6Cass. civ. n. 15873/2006
Ai sensi dell'art. 785 c.c. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, «determinato», matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15873 del 12 luglio 2006)
7Cass. civ. n. 5410/1989
Per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all'art. 785 c.c. l'attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva escluso che ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto more uxorio, avendo rilevato che la convivenza more uxorio protrattasi per circa venti anni e la reiterazione degli atti di liberalità erano inconciliabili, sotto il profilo logico, con la determinatezza del matrimonio richiesta dall'art. 785 cit.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5410 del 7 dicembre 1989)
8Cass. civ. n. 904/1976
Il capoverso dell'art. 785 c.c., secondo cui l'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione obnuziale, non si applica in caso di divorzio. Infatti, mentre l'annullamento del matrimonio fa cadere la liberalità poiché elide la sua condizione sospensiva, altrettanto non può dirsi del divorzio, che non elide, ma anzi presuppone l'esistenza di un matrimonio validamente celebrato, determinandone solo l'inefficacia sopravvenuta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 904 del 13 marzo 1976)
9Cass. civ. n. 945/1973
La donazione obnuziale non va confusa con le convenzioni matrimoniali, in quanto la prima si perfeziona con la dichiarazione del donante, attribuisce la proprietà dei beni e non è destinata a sopportare i pesi del matrimonio come le seconde, che inoltre si costituiscono con la prestazione del consenso di tutte le parti legittimate all'atto ed hanno ad oggetto la sola regolamentazione di beni. La donazione obnuziale è atto a titolo gratuito, unico elemento determinante dell'attribuzione patrimoniale essendo l'animus donandi. Nella donazione obnuziale, l'attribuzione patrimoniale è collegata geneticamente e funzionalmente con il matrimonio del quale, pertanto, segué le sorti, nel senso che tanto se questo non viene celebrato, tanto se viene annullato, l'attribuzione è nulla assolutamente ed il donante è ripristinato nella titolarità della proprietà del bene donato, come se questo non fosse stato mai trasferito. A tal fine egli può esperire o l'azione, personale e prescrittibile, di restituzione, oppure l'azione imprescrittibile e reale di rivendicazione o infine quella, anch'essa imprescrittibile, di mero accertamento della sua proprietà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 945 del 4 aprile 1973)