Articolo 2646 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione delle divisioni

Dispositivo

Si devono trascrivere le divisioni [713], [1111] che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [719], [757]; [590] c.p.c., [788] c.p.c.], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote [720], [729], [789], [791] (1).

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale [784] c.p.c.] e l'atto di opposizione indicato dall'articolo [1113], per gli effetti ivi enunciati [2650], [2652] n. 6, [2685]; [224] disp. att.] (2).

Note

(1) Le divisioni che abbiano ad oggetto beni immobili devono essere trascritte contro ogni partecipante alla comunione e a favore di ciascun singolo assegnatario. Nell'ipotesi in cui la divisione sia stata realizzata in via amichevole, deve essere trascritto solo il contratto di divisione, se invece la divisione è stata conseguita al termine di un processo, vige l'obbligo di trascrivere prima la domanda con la quale ci si è rivolti al giudice affinché egli si esprimesse riguardo alla controversia, e successivamente la trascrizione della sentenza giudiziale.

(2) I creditori e gli aventi causa di questi, se hanno notificato e trascritto un atto di opposizione, possono impugnare la divisione. A tale scopo è però fondamentale che l'atto di opposizione sia stato trascritto prima della trascrizione dell'atto di divisione, se contrattuale, o della domanda giudiziale di divisione (v.1113).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 19550/2009

La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace l'ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunisti, ma esime i comproprietari dall'onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l'iscrizione dell'ipoteca, avuto riguardo all'effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda di divisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19550 del 10 settembre 2009)

2Cass. civ. n. 821/2000

La trascrizione della domanda di divisione è richiesta ai soli fini dell'osservanza dell'onere della continuità, sicché coloro che siano subentrati a titolo particolare nella quota del condividente nel corso del giudizio, pur subendo gli effetti della decisione al pari dei loro danti causa, sono legittimati ad impugnare la sentenza ove la ritengano lesiva dei loro diritti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 821 del 25 gennaio 2000)