Articolo 2647 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito ex L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 206 (Riforma del diritto di famiglia).

(2) Recenti novelle normative prevedono la trascrizione dell'atto di opposizione del coniuge e dei parenti del donante (v.563 ult. comma) e del provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge, ex coniuge o convivente, che il giudice può pronunciare in presenza dei figli e nell'interesse di questi (v.155 quater).

(3) Tutte le trascrizioni elencate dal presente articolo hanno comunque valore di cosiddetta pubblicità-notizia, in quanto l'opponibilità ai terzi di tali vicende giuridiche dipende dalla pubblicità dichiarativa attuata mediante i registri di stato civile (v.163).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17207/2021

2Cass. civ. n. 12545/2019

3Cass. civ. n. 27854/2013

4Cass. civ. n. 10859/1999