Articolo 2647 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Dispositivo

(1)Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,le convenzioni matrimoniali [162] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [191] ss.], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere *c)*,*d)*, *e)*, ed *f)* dell'articolo [179], a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte [2645] ss.] (2) (3).

Note

(1) Articolo così sostituito ex L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 206 (Riforma del diritto di famiglia).

(2) Recenti novelle normative prevedono la trascrizione dell'atto di opposizione del coniuge e dei parenti del donante (v.563 ult. comma) e del provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge, ex coniuge o convivente, che il giudice può pronunciare in presenza dei figli e nell'interesse di questi (v.155 quater).

(3) Tutte le trascrizioni elencate dal presente articolo hanno comunque valore di cosiddetta pubblicità-notizia, in quanto l'opponibilità ai terzi di tali vicende giuridiche dipende dalla pubblicità dichiarativa attuata mediante i registri di stato civile (v.163).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17207/2021

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17207 del 16 giugno 2021)

2Cass. civ. n. 12545/2019

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2013)(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12545 del 10 maggio 2019)

3Cass. civ. n. 27854/2013

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, Trib. Giulianova, 03/10/2007)(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27854 del 12 dicembre 2013)

4Cass. civ. n. 10859/1999

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. che, per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10859 del 1 ottobre 1999)