Articolo 2648 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Accettazione di eredità e acquisto di legato
Dispositivo
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità [470], [475], [484], [2660] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo [2643] o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato [649] che abbia lo stesso oggetto [507], [509].
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico [475], [2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [220] c.p.c.].
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [2650], [2652] n. 6, [2657], [2685]; [225] disp. att., [228] disp. att.]. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo [476] o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo [485] (2).
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento (1).
Note
(1) La trascrizione degli acquistimortis causaè stata introdotta dal codice vigente, non essendo contemplata dal codice del 1865, che lasciava perciò irrisolta una grave lacuna del sistema e delle vicende giuridiche che avevano interessato un immobile: la trascrizione dell'acquisto a causa di morte è infatti funzionale alla tutela degli interessi degli aventi causa del successore, attraverso il principio della continuità.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 41, comma 1 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 9436/2025
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9436 del 10 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 8520/2025
L'atto di citazione contenente la domanda di petizione ereditaria non costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità. Per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., è necessario che l'atto da cui risulta l'accettazione tacita sia una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate giudizialmente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8520 del 1 gennaio 2025)
3Cass. civ. n. 20114/2023
La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023)
4Cass. civ. n. 4485/2014
Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede "ex re certa", in quanto l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l'accettazione dell'istituto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4485 del 25 febbraio 2014)
5Cass. civ. n. 12242/2011
L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, anche alle disposizioni dell'art. 2644 c.c., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l'altro acquirente del bene, per cui la trascrizione dell'acquisto "mortis causa" operato dall'erede, ai sensi dell'art. 2648 c.c., prima della trascrizione dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de cuius", vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Conseguentemente, l'erede non può eccepire l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui inopponibile l'atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal "de cuius".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12242 del 6 giugno 2011)
6Cass. civ. n. 2800/1985
La trascrizione degli acquistimortis causa(ossia per successione nei diritti già esistenti in capo alde cuiusma non per diritti che si creinoex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 c.c., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dalde cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2800 del 4 maggio 1985)