Articolo 2652 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Dispositivo

Note

(1) La trascrizione delle domande giudiziali che riguardino gli atti soggetti a trascrizione è posta prevalentemente in funzione prenotativa dell'efficacia della successiva sentenza di accoglimento; pertanto, dal momento di trascrizione della domanda, la trascrizione di atti che risultino successivi non sarà in grado di arrecare alcun pregiudizio nei confronti dei diritti dovuti in forza della sentenza di accoglimento della domanda già trascritta. Invece, in relazione alle domande di nullità e di annullamento per incapacità legale del contratto, la trascrizione della domanda che sia stata posta in essere entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato dovrà essere preferita rispetto a precedenti trascrizioni effettuate nel corso dello stesso quinquennio.

(2) L'art. 2645 bis, inserito dal D. L. 669/96 convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha avuto una notevole portata innovativa, in quanto ha esteso il regime di pubblicità legale ai preliminari dei contratti di atti di disposizione di beni immobili (v.2643, nn. 1, 2, 3, 4).

(3) Relativamente alle categorie di atti elencate dai numeri 6, 7, 8, 9 del presente articolo, si parla della cosiddetta "efficacia sanante" della trascrizione, con formula tuttavia imprecisa perché i vizi del negozio a monte non sono affatto rimossi o sanati, ma il decorso del tempo della trascrizione rende inopponibili ai terzi gli effetti della sentenza che accoglie la domanda giudiziale di impugnazione del negozio stesso, cosicché altri aventi causa possano acquistare in modo valido i diritti. Si rileva quindi un effetto conservativo della trascrizione.

(4) Il numero 9-bis è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(5) Questo comma è stato inserito dall'art. 26, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

(6) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, commi 1, lettera d) e 2) la modifica dell'art. 2652, comma 1, numeri 1) e 8). La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Massime giurisprudenziali (39)

1Cass. civ. n. 9763/2025

2Cass. civ. n. 29661/2024

3Cass. civ. n. 22843/2024

4Cass. civ. n. 8580/2024

5Cass. civ. n. 33167/2023

6Cass. civ. n. 9536/2023

7Cass. civ. n. 37722/2021

8Cass. civ. n. 25862/2020

9Cass. civ. n. 20533/2020

10Cass. civ. n. 1752/2018

11Cass. civ. n. 17627/2016

12Cass. civ. n. 24960/2014

13Cass. civ. n. 12959/2014

14Cass. civ. n. 5102/2014

15Cass. civ. n. 5397/2013

16Cass. civ. n. 19341/2011

17Cass. civ. n. 21961/2010

18Cass. civ. n. 18691/2007

19Cass. civ. n. 24150/2006

20Cass. civ. n. 4922/2006

21Cass. civ. n. 2439/2006

22Cass. civ. n. 10600/2005

23Cass. civ. n. 17391/2004

24Cass. civ. n. 13824/2004

25Cass. civ. n. 15468/2003

26Cass. civ. n. 1155/2002

27Cass. civ. n. 6851/2001

28Cass. civ. n. 14486/2000

29Cass. civ. n. 4819/2000

30Cass. civ. n. 4352/2000

31Cass. civ. n. 794/1999

32Cass. civ. n. 7553/1996

33Cass. civ. n. 383/1995

34Cass. civ. n. 3239/1994

35Cass. civ. n. 1588/1993

36Cass. civ. n. 148/1993

37Cass. civ. n. 11916/1990

38Cass. civ. n. 1402/1989

39Cass. civ. n. 4915/1987