Articolo 2655 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annotazione di atti e di sentenze

Dispositivo

Note

(1) L'annotazione viene aggiunta a margine dell'atto trascritto e inoltre inserita in un registroad hoc.

(2) Anche in questo caso trova quindi applicazione il principio della continuità delle trascrizioni.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 3230/2026

2Cass. civ. n. 20736/2025

3Cass. civ. n. 31831/2024

4Cass. civ. n. 8130/1996