Articolo 2656 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forme per l'annotazione

Dispositivo

L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili [2692] (1).

Note

(1) Confronta con l'art. 2655.