Articolo 2656 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forme per l'annotazione
Dispositivo
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili [2692] (1).
Note
(1) Confronta con l'art. 2655.