Articolo 2657 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Titolo per la trascrizione

Dispositivo

Note

(1) Il titolo per ottenere la trascrizione è la documentazione relativa ad un determinato fatto giuridico avvenuto. Essendo richiesta l'autenticità formale, il titolo può essere una sentenza o qualsiasi altro provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria, un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o giudizialmente accertata.

(2) Nella categoria qui richiamata dell'atto pubblico devono essere compresi anche i provvedimenti amministrativi e, più in generale, qualsiasi documento che sia stato emesso da un pubblico ufficiale.

(3) Atti e sentenze straniere devono essere riconosciute dal nostro ordinamento attraverso la cosiddetta "legalizzazione", che consiste in un'estensione interna dell'autenticità rilasciata dal Paese d'origine.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 33360/2024

2Cass. civ. n. 21761/2021

3Cass. civ. n. 23945/2020

4Cass. civ. n. 1553/2013

5Cass. civ. n. 13695/2011

6Cass. civ. n. 14486/2000

7Cass. civ. n. 3674/1995

8Cass. civ. n. 10434/1993

9Cass. civ. n. 3807/1978