Articolo 2668 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

Dispositivo

(1)Le disposizioni di cui all’articolo [2668] si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 62, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69 (Riforma sul processo civile).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4751/2016

In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4751 del 11 marzo 2016)