Articolo 2669 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

Dispositivo

Note

(1) Di regola, il titolo sulla base del quale si pone in essere la trascrizione deve preventivamente essere sottoposto a registrazione. Tuttavia, anche qualora questa manchi, il Conservatore non può legittimamente rifiutarsi di effettuare la trascrizione dell'atto, sempre che il medesimo possa essere compreso in una delle due categorie richiamate dalla presente disposizione: cioè si tratti di un atto pubblico ricevuto all'interno dell'ordinamento statale, oppure di una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria dello Stato.

(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 30 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).