Articolo 2687 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessione dei beni ai creditori

Dispositivo

Note

(1) Secondo la dottrina prevalente, la trascrizione della cessione dei beni ai creditori costituisce un requisito fondamentale per l'insorgenza del vincolo di indisponibilità sopra i beni oggetto della cessione, essendo invece anteriormente efficace soltanto a livello interno tra debitore e creditori.