Articolo 2688 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Continuità delle trascrizioni

Dispositivo

Note

(1) La trascrizione produce effetto prenotativo, però prevale sempre la regola fondamentale di cui all'art. 2644, secondo la quale, se prima del ripristino della continuità delle trascrizioni un terzo trascrive il proprio acquisto, sono fatte salve le sue ragioni.