Articolo 2688 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Continuità delle trascrizioni
Dispositivo
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo [2644] (1).
Note
(1) La trascrizione produce effetto prenotativo, però prevale sempre la regola fondamentale di cui all'art. 2644, secondo la quale, se prima del ripristino della continuità delle trascrizioni un terzo trascrive il proprio acquisto, sono fatte salve le sue ragioni.