Articolo 2700 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia dell'atto pubblico

Dispositivo

L'atto pubblico fa piena prova (1), fino a querela di falso [221] c.p.c.] (2) (3) (4), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Note

(1) La "piena prova" non riguarda anche il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fornite dalle parti. Il pubblico ufficiale rogante non può garantire che le parti in questione abbiano affermato il vero: la falsità del documento può interessare sia il profilo estrinseco (provocando una falsità cosiddetta materiale), sia il suo contenuto (producendo una falsità ideologica). Nel primo caso, ciò che rileva è la sincerità dell'atto che viene messa in pericolo dall'ipotesi della contraffazione, se il documento viene falsato nell'indicazione dell'autore apparente, della data o del luogo effettivi, oppure dal caso dell'alterazione, se l'atto risulta modificato successivamente alla sua formazione. Si definisce, invece, "ideologica" quella falsità che riveste la veridicità stessa del contenuto all'interno del documento.

(2) Le falsità ideologiche non dovrebbero teoricamente interessare la sfera di "piena prova" dei profili di autenticità e provenienza del documento medesimo. In realtà, però, si è osservato l'esempio del notaio che, attestando falsamente una dichiarazione compiuta dinnanzi a lui, compie un falso ideologico in atto pubblico.Dottrina e giurisprudenza risultano invece discordanti relativamente all'ammissibilità della querela di falso nell'ipotesi cosiddetta di "abuso di foglio firmato in bianco": le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in senso favorevole nel caso in cui il riempimento sia avvenuto "absque pactis"(senza autorizzazione del sottoscrivente); non invece nell'ipotesi "contra pacta"(in modo difforme dagli accordi).

(3) Il falso civile assume rilievo allo scopo di appurare se al documento prodotto possa attribuirsi la piena efficacia vincolante per la valutazione del giudice, così come sancito dal presente articolo e dall'art. 2702 per la scrittura privata; mentre nell'ambito penalistico riveste importanza il comportamento penalmente rilevante della falsificazione, concetto decisamente più allargato della disciplina civilistica.

(4) L'atto pubblico è sicuramente la prova documentale maggiormente rilevante, di conseguenza sono prescritte sanzioni pecuniariead hocper chiunque ponga in essere querela di falso senza fondamento (v.226 c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 29320/2022

Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29320 del 7 ottobre 2022)

2Cass. civ. n. 27288/2022

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 27288 del 16 settembre 2022)

3Cass. civ. n. 20520/2020

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20520 del 29 settembre 2020)

4Cass. civ. n. 19626/2020

La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorchè si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/03/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 19626 del 18 settembre 2020)

5Cass. civ. n. 27489/2019

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/09/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27489 del 28 ottobre 2019)

6Cass. civ. n. 20214/2019

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di "finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito). (Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 13/10/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20214 del 25 luglio 2019)

7Cass. civ. n. 24007/2017

La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell'efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui la stessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, mentre non è ammessa ove proposta nell'ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della quale si adduce la falsità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24007 del 12 ottobre 2017)

8Cass. civ. n. 22903/2017

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22903 del 29 settembre 2017)

9Cass. civ. n. 18757/2017

Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18757 del 28 luglio 2017)

10Cass. civ. n. 11012/2013

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11012 del 9 maggio 2013)

11Cass. civ. n. 3787/2012

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che l'autenticazione, da parte del notaio, della firma apposta in calce ad un atto di delega non costituisce prova legale della validità del consenso manifestato dal sottoscrittore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3787 del 9 marzo 2012)

12Cass. civ. n. 9380/2011

La indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell'operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato. (Fattispecie relativa a verbale di immissione in possesso che riportava il dato della superficie catastale dell'area ablata, senza dare atto delle verifiche effettuate per accertarne la corrispondenza alla realtà).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9380 del 27 aprile 2011)

13Cass. civ. n. 7264/2011

La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7264 del 30 marzo 2011)

14Cass. civ. n. 5167/2003

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della L. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, primo comma, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, primo comma, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima P.A., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5167 del 3 aprile 2003)

15Cass. civ. n. 5835/2001

Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 c.c., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un'impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l'insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. cit. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5835 del 19 aprile 2001)

16Cass. civ. n. 5154/2001

La regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 111 Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizione di parità, comporta che le prove devono essere raccolte nell'effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la partecipazione del giudice; pertanto, non può attribuirsi valore di prova all'atto notorio, precostituito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l'avversario, né tale atto può implicare un'inversione dell'onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positiva e non può derivare esclusivamente dalla mera «iniziativa» di parte. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva negato valore di prova legale, idonea ad invertire l'onere probatorio, ad un atto notorio attestante la sussistenza di miglioramenti fondiari, ai fini della conversione da temporaneo a perpetuo del contratto di colonia intercorso fra le parti).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5154 del 6 aprile 2001)

17Cass. civ. n. 4844/2000

La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4844 del 14 aprile 2000)

18Cass. civ. n. 571/2000

È necessaria la proposizione della querela di falso, avverso un atto pubblico rogato da un pubblico ufficiale, se questi attesti fatti difformi dal vero, ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti, come nel caso che in base ad esse risulti il contestuale rilascio di cambiali, in realtà non avvenuto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 571 del 19 gennaio 2000)

19Cass. civ. n. 12834/1999

La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all'atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non è necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell'ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato — elemento essenziale per la configurabilità dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall'ars. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico è necessaria l'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 3 legge 25 ottobre 1991, n. 287 — se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l'identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12834 del 19 novembre 1999)

20Cass. civ. n. 6959/1999

La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. (ad es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6959 del 6 luglio 1999)

21Cass. civ. n. 215/1999

Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nel caso di specie le S.U. hanno escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano tra loro o con i privati, ritenendo conseguentemente che il Consiglio di Stato non aveva esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione, invadendo le attribuzioni riservate al giudice ordinario in tema di querela di falso, affermando l'obiettiva non corrispondenza al vero di una nota di tale corrispondenza).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 215 del 9 aprile 1999)

22Cass. civ. n. 10153/1998

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10153 del 14 ottobre 1998)

23Cass. civ. n. 11823/1997

Il regime probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. in tanto è applicabile in quanto esista un documento incontestabilmente qualificabile come «atto pubblico» ai sensi del precedente art. 2699 (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato); ma quando una parte neghi preliminarmente che il documento contro la stessa prodotto in giudizio abbia natura (e, solo conseguenzialmente, efficacia probatoria) di atto pubblico per la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge, la prova relativa, sulla stessa incombente, non richiede la proposizione della querela (principale o incidentale) di falso, ma può essere data con ogni mezzo idoneo (nella specie la parte, contro la quale era stato prodotto, aveva contestato la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che risultava averlo formato e sottoscritto).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11823 del 25 novembre 1997)

24Cass. civ. n. 10219/1996

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti (nella specie dichiarazione relativa al pagamento del prezzo di una compravendita, come avvenuto non nella contestualità della formazione dell'atto,ma in un momento anteriore). Dette dichiarazioni possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10219 del 20 novembre 1996)

25Cass. civ. n. 8442/1990

Nel caso in cui nell'atto pubblico di trasferimento di diritti reali immobiliari dietro corrispettivo di un prezzo, sottoscritto dalle parti, sia mancata per qualsiasi motivo, volontario o meno, la sottoscrizione del documento da parte del notaio, ne deriva la carenza di un requisito essenziale dell'atto pubblico ma non resta escluso che lo stesso atto abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata, ove risulti che il consenso degli stipulanti, riferito al contenuto del documento, si sia espresso compiutamente mediante la sottoscrizione, senza che il vincolo contrattuale, così creato, possa venir meno per il successivo dissenso o ripensamento di una delle parti, potendo il contratto concluso essere sciolto solo per concorde volontà degli stipulanti, espressa con la stessa forma richiesta dalla natura del negozio che si intende porre nel nulla.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8442 del 20 agosto 1990)