Articolo 2740 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità patrimoniale

Dispositivo

Note

(1) Le parti possono determinare un certo ordine di priorità nell'aggressione ai beni oggetto della garanzia generica patrimoniale, sempre che, così facendo, non rendano eccessivamente complessa la soddisfazione delle ragioni del creditore.

(2) Nella sostanza tutto il patrimonio del debitore costituisce la cosiddetta garanzia generica del creditore, con l'avvertenza però che, se un determinato bene esce dal suddetto patrimonio (ad esempio, se il debitore lo vende), il creditore non avrà più il diritto di sottoporlo ad azione esecutiva. Di regola, ciascun soggetto ha a disposizione un solo patrimonio, sul quale possono rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori. Tuttavia, la recente legislazione ha previsto, sempre con maggior larghezza, che taluni cespiti o categorie di cespiti, pur continuando a far capo ad un medesimo soggetto, vengano a costituire un cosiddetto "patrimonio separato", nei confronti del quale potranno perciò agire esecutivamente soltanto ed esclusivamente le categorie di creditori indicate dal legislatore.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 28574/2025

2Cass. civ. n. 25612/2025

3Cass. civ. n. 23936/2025

4Cass. civ. n. 18014/2025

5Cass. civ. n. 32146/2024

6Cass. civ. n. 22169/2024

7Cass. civ. n. 10540/2024

8Cass. civ. n. 23659/2023

9Cass. civ. n. 22915/2016

10Cass. civ. n. 13107/2010

11Cass. civ. n. 10299/2007

12Cass. civ. n. 8090/2004

13Cass. civ. n. 10771/1999

14Cass. civ. n. 576/1991