Articolo 2740 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità patrimoniale
Dispositivo
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazionicon tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [490], [2313]; [514] c.p.c., [515] c.p.c., [545] c.p.c.; [46] l. fall.] (1) (2).
Note
(1) Le parti possono determinare un certo ordine di priorità nell'aggressione ai beni oggetto della garanzia generica patrimoniale, sempre che, così facendo, non rendano eccessivamente complessa la soddisfazione delle ragioni del creditore.
(2) Nella sostanza tutto il patrimonio del debitore costituisce la cosiddetta garanzia generica del creditore, con l'avvertenza però che, se un determinato bene esce dal suddetto patrimonio (ad esempio, se il debitore lo vende), il creditore non avrà più il diritto di sottoporlo ad azione esecutiva. Di regola, ciascun soggetto ha a disposizione un solo patrimonio, sul quale possono rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori. Tuttavia, la recente legislazione ha previsto, sempre con maggior larghezza, che taluni cespiti o categorie di cespiti, pur continuando a far capo ad un medesimo soggetto, vengano a costituire un cosiddetto "patrimonio separato", nei confronti del quale potranno perciò agire esecutivamente soltanto ed esclusivamente le categorie di creditori indicate dal legislatore.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 28574/2025
Nel concordato minore, la proposta deve rispettare le disposizioni del codice civile relative agli articoli 2740 e 2741, nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione stabilite per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e sin dalla fase di ammissione, senza necessità di attendere l'apertura del giudizio di omologazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025)
2Cass. civ. n. 25612/2025
L'art. 2740, c. 1, cod. civ., stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e perciò la costituzione di un fondo patrimoniale comprende i futuri beni del debitore non già vincolati.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25612 del 18 settembre 2025)
3Cass. civ. n. 23936/2025
I redditi prodotti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e i relativi flussi finanziari costituiscono beni futuri, inclusi nella garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 c.c., e sono vincolati al soddisfacimento dei crediti secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23936 del 26 agosto 2025)
4Cass. civ. n. 18014/2025
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall., l'eventuale eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa costituisce un incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, soggetto alla garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c. e non liberamente distribuibile dal debitore. Questo surplus finanziario deve rispettare il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, come sancito dal combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18014 del 2 luglio 2025)
5Cass. civ. n. 32146/2024
In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 32146 del 12 dicembre 2024)
6Cass. civ. n. 22169/2024
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024)
7Cass. civ. n. 10540/2024
In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024)
8Cass. civ. n. 23659/2023
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 L. Fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23659 del 3 agosto 2023)
9Cass. civ. n. 22915/2016
In tema di revocatoria ordinaria, l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22915 del 10 novembre 2016)
10Cass. civ. n. 13107/2010
L'iscrizione d'ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13107 del 28 maggio 2010)
11Cass. civ. n. 10299/2007
Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale ), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore ) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito ). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma, c.p.c., qualora quest'ultimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10299 del 7 maggio 2007)
12Cass. civ. n. 8090/2004
Le riserve tecniche che figurano nella contabilità delle imprese di assicurazione e sono poste dalla legge in relazione esclusiva con l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa coi contratti cui si riferiscono, non costituiscono patrimoni separati, ma semplici poste contabili facenti parte del passivo dell'impresa, mentre la garanzia effettiva dell'adempimento delle obbligazioni è fornita non dalle riserve, ma dalle attività patrimoniali dell'impresa; né è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il riferimento del patrimonio stesso ad uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio, per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal modo la insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi fissati dagli artt. 2740 e 2741 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8090 del 28 aprile 2004)
13Cass. civ. n. 10771/1999
Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può mai essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danno da illecito aquilianoexart. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma c.p.c., qualora quest'ultimo, convenuto perla riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10771 del 29 settembre 1999)
14Cass. civ. n. 576/1991
L'impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio, indisponibile dell'ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740, secondo comma, c.c., può essere fatta valere dal comune soltanto come motivo di opposizione all'esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., ma non può essere opposta all'aggiudicatario come motivo di nullità della vendita forzata da far valere con azione autonoma di accertamento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 576 del 22 gennaio 1991)