Articolo 2741 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso dei creditori e cause di prelazione

Dispositivo

Note

(1) Nel diritto civile e in quello fallimentare, l'espressione latinapar condicio creditorumesprime un principio giuridico fondamentale in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione: essa vale, infatti, soltanto per i creditori non assistiti da particolari garanzie, cosiddetti chirografari, mentre risultano sottratti dal principio i creditori privilegiati.La riforma del diritto fallimentare ha fortemente innovato il principio dellapar condicio creditorum,prevalentemente tramite la possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee, all'interno delle quali applicare tale concetto. Tuttavia, i creditori di una stessa classe possono comunque approvare anche un trattamento differente.Nella procedura esecutiva singolare il principio dellapar condicioè considerato una eventualità, in quanto è applicabile soltanto nel momento in cui si instauri un concorso tra creditori, mentre all'interno della procedura esecutiva fallimentare è sempre necessario e dovrà pertanto essere applicato da un curatore, nominatoad hocper la gestione di tutte le questioni relative alla soddisfazione dei creditori e al patrimonio fallimentare.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 28574/2025

2Cass. civ. n. 15889/2022

3Cass. civ. n. 16568/2021

4Cass. civ. n. 15724/2019