Articolo 2741 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Concorso dei creditori e cause di prelazione
Dispositivo
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (1).
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Note
(1) Nel diritto civile e in quello fallimentare, l'espressione latinapar condicio creditorumesprime un principio giuridico fondamentale in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione: essa vale, infatti, soltanto per i creditori non assistiti da particolari garanzie, cosiddetti chirografari, mentre risultano sottratti dal principio i creditori privilegiati.La riforma del diritto fallimentare ha fortemente innovato il principio dellapar condicio creditorum,prevalentemente tramite la possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee, all'interno delle quali applicare tale concetto. Tuttavia, i creditori di una stessa classe possono comunque approvare anche un trattamento differente.Nella procedura esecutiva singolare il principio dellapar condicioè considerato una eventualità, in quanto è applicabile soltanto nel momento in cui si instauri un concorso tra creditori, mentre all'interno della procedura esecutiva fallimentare è sempre necessario e dovrà pertanto essere applicato da un curatore, nominatoad hocper la gestione di tutte le questioni relative alla soddisfazione dei creditori e al patrimonio fallimentare.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 15889/2022
Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 15889 del 17 maggio 2022)
2Cass. civ. n. 16568/2021
In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16568 del 11 giugno 2021)
3Cass. civ. n. 15724/2019
Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15724 del 11 giugno 2019)