Articolo 2754 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

Dispositivo

(1)Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo (2), nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo [2778], n. 8] (3).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituitoexart. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Le assicurazioni a cui la disposizione fa riferimento sono quelle non stipulate liberamente dai soggetti e relative, ad esempio, alla tubercolosi, alla disoccupazione e alla maternità, per le quali il privilegio generale mobiliare viene così posto a carico del datore di lavoro.

(3) La parte della disposizione relativa agli accessori deve essere intesa in riferimento alle somme cosiddette aggiuntive e supplementari, stabilite nell'ambito delle suddette assicurazioni sociali nell'ipotesi del mancato saldo dei contributi da parte del datore di lavoro, sul quale grava perciò il privilegio.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 521/2020

In tema di responsabilità del liquidatore di società di capitali, qualora quest'ultimo ometta di considerare un credito dell'ENASARCO rientrante fra quelli contemplati dagli artt. 2753 e 2754 c.c., che istituiscono un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti contributivi, il danno lamentato deve essere valutato facendo riferimento all'ordine preferenziale di pagamento che, in ipotesi, tale credito, ove non fosse stato pretermesso, avrebbe dovuto ricevere nella fase in cui gli altri debiti sociali sono stati soddisfatti.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 521 del 15 gennaio 2020)

2Cass. civ. n. 399/2020

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e gode di collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2754 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 399 del 13 gennaio 2020)

3Cass. civ. n. 3878/2019

La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 3878 del 8 febbraio 2019)

4Cass. civ. n. 25173/2015

La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25173 del 14 dicembre 2015)

5Cass. civ. n. 20006/2010

Al contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 31 della L. n. 41 del 1986 (cd. Tassa sulla salute), successivamente abrogato, deve essere riconosciuta natura tributaria, ragione per cui deve negarsi l'ammissione, in via privilegiata, al passivo fallimentare dell'importo corrispondente ai sensi dell'art. 2754 c.c. trattandosi di norma applicabile esclusivamente a crediti contributivi e previdenziali.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20006 del 22 settembre 2010)

6Cass. civ. n. 2271/1991

Il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro previsto dall'art. 2754 c.c. e dall'art. 2778, n. 8 c.c., alla stregua di un'interpretazione estensiva, deve intendersi riferito - in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 1 e 38 della L. 22 luglio 1966, n. 613, non modificata dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e dall'art. 16 della L. 29 luglio 1975, n. 426 - anche ai crediti dell'Istituto previdenziale per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti che non abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2271 del 5 marzo 1991)