Articolo 2755 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Spese per atti conservativi o di espropriazione
Dispositivo
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671] c.p.c.] o per l'espropriazione di beni mobili [513] c.p.c.] nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777], [2905], [2910] (1).
Note
(1) Attraverso la sentenza del 19 gennaio 1988, n. 7, la Corte Costituzionale ha stabilito la manifesta infondatezza della questione di legittimità che era stata presentata in relazione all'art. 3 Cost., in riferimento al combinato disposto degli artt.2748,2755 e2777: si sosteneva che, in tema di credito pignoratizio, la disciplina derivante da tali articoli assicurasse preferenza solamente ai crediti derivanti dalle spese di giustizia poste in essere per gli atti conservativi effettuati in sede civile, in tal modo creando, senza una plausibile giustificazione, una condizione preferenziale per i crediti in questione, nei confronti di quelli che vengono invece rilevati in ambito penale. La Corte ha però smentito tale ipotesi, stabilendo che "non ricorre omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere economico della cautela, onere sostenuto e peraltro a potenziale vantaggio di tutti i creditori, e di ogni loro ragione, mentre quelli cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma limitatamente a quest'ultimo creditore privato per le sole ragioni derivanti dal reato".
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 1718/2025
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1718 del 24 gennaio 2025)
2Cass. civ. n. 5085/2024
La sentenza che accoglie l'azione revocatoria "giova al cessionario del creditore ope legis", in quanto i suoi effetti sostanziali si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo sia intervenuto in giudizio; tale principio trova fondamento nelle disposizioni degli artt. 2902, 1263 e 2755 cod.civ., che prevedono rispettivamente il trasferimento dei privilegi scaturenti dalla causa del credito e gli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5085 del 26 febbraio 2024)
3Cass. civ. n. 22725/2019
In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22725 del 11 settembre 2019)
4Cass. civ. n. 29113/2017
Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.,ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi è quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell'esecuzione individuale attraverso la liquidazione dei beni medesimi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 29113 del 5 dicembre 2017)
5Cass. civ. n. 26949/2016
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26949 del 23 dicembre 2016)