Articolo 2756 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

Dispositivo

Note

(1) La norma si fonda su un presupposto fondamentale: i beni sui quali vengono posti i privilegi devono necessariamente trovarsi presso chi ha affrontato la spesa o compiuto le prestazioni migliorative.

(2) Perchè il privilegio generale posto sui beni in questione possa essere opponibile anche ai terzi estranei, è necessaria la dimostrazione probatoria espressa dellabona fides, la quale è ovviamente a carico del creditore medesimo.

(3) Nel caso in cui non abbia ottenuto piena soddisfazione della propria pretesa, il creditore può vantare il cosiddetto diritto di ritenzione nei confronti del bene: un diritto in virtù del quale egli è legittimato alla trattenuta presso di sè della cosa che dovrebbe invece essere di regola restituita al legittimo proprietario. Si tratta chiaramente di un metodo finalizzato ad esercitare pressione sul debitore, per indurlo all'adempimento del suo debito.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 5148/2026

2Cass. civ. n. 16589/2024

3Cass. civ. n. 13853/2020

4Cass. civ. n. 64/2013

5Cass. civ. n. 14533/2009

6Cass. civ. n. 4061/1993

7Cass. civ. n. 3546/1991

8Cass. civ. n. 3362/1987