Articolo 2756 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

Dispositivo

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili [1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [2778] n. 4] (1).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153], [2747], qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede (2).

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [2797]; [502] c.p.c.; [53] l. fall.] (3).

Note

(1) La norma si fonda su un presupposto fondamentale: i beni sui quali vengono posti i privilegi devono necessariamente trovarsi presso chi ha affrontato la spesa o compiuto le prestazioni migliorative.

(2) Perchè il privilegio generale posto sui beni in questione possa essere opponibile anche ai terzi estranei, è necessaria la dimostrazione probatoria espressa dellabona fides, la quale è ovviamente a carico del creditore medesimo.

(3) Nel caso in cui non abbia ottenuto piena soddisfazione della propria pretesa, il creditore può vantare il cosiddetto diritto di ritenzione nei confronti del bene: un diritto in virtù del quale egli è legittimato alla trattenuta presso di sè della cosa che dovrebbe invece essere di regola restituita al legittimo proprietario. Si tratta chiaramente di un metodo finalizzato ad esercitare pressione sul debitore, per indurlo all'adempimento del suo debito.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 13853/2020

Il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, comma 1, c.c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione ed il miglioramento dei mobili stessi, deve ritenersi sussistente finché dura il rapporto materiale di detenzione di detti mobili.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13853 del 6 luglio 2020)

2Cass. civ. n. 64/2013

In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 c.c.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, c.c.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 64 del 3 gennaio 2013)

3Cass. civ. n. 14533/2009

Il privilegio che assiste i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento dei beni mobili può avere effetto ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. La buona fede del creditore si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento.–Qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d'opera perché vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una "praesumptio hominis" di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le prestazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 2756, comma secondo, c.c., apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell'incombenza da parte dell'avente diritto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14533 del 22 giugno 2009)

4Cass. civ. n. 4061/1993

Il credito, nei confronti del committente, di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa (nella specie, di autovettura oggetto di locazione finanziaria e consegnata dal conduttore ad officina per riparazioni), è garantito, ai sensi dell'art. 2756 c.c. dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato. Ne consegue che, ove tale terzo proprietario abbia conseguito la restituzione di detta cosa in virtù di sequestro giudiziario, convalidato da sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva — in procedimento del quale non è parte necessaria il committente, titolare del rapporto obbligatorio ad unico soggetto nei cui confronti, a differenza del proprietario, possa rendersi condanna all'adempimento — provvedendo alla sua successiva alienazione, il creditore può esercitare quei diritti di garanzia sulle somme oggetto del deposito cauzionale disposto dal giudice del sequestro, salvo sempre il suo ulteriore diritto di far valere l'eventuale responsabilità processuale aggravata della controparte sequestrante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4061 del 5 aprile 1993)

5Cass. civ. n. 3546/1991

Il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, primo comma. c. c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento dei mobili stessi deve ritenersi sussistente finché esiste il rapporto materiale di detenzione di detti mobili.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3546 del 5 aprile 1991)

6Cass. civ. n. 3362/1987

Il diritto di ritenzione attribuito dall'art. 2756, terzo comma. c.c. al creditore per le prestazioni e per le spese relative alla conservazione ed al miglioramento di beni mobili all'uopo affidatigli e da realizzare mediante riparazioni, addizioni o trasformazioni, si estende al pari del privilegio accordato sui beni medesimi e non può essere esercitato, quindi, riguardo ai danni da svalutazione monetaria ed alle spese del giudizio di cognizione, bensì solo per le spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione e per gli interessi nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c., facendo riferimento analogico anziché alla data del pignoramento a quella di inizio della procedura di vendita di cui agli artt. 2796 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3362 del 7 aprile 1987)