Articolo 2760 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti dell'albergatore

Dispositivo

Note

(1) Oggetto del privilegio generale sono qui i beni che i clienti (le persone definite albergate per avere effettivamente beneficiato delle prestazioni e dei servizi offerti dall'albergatore) hanno portato con loro in albergo: quindi non soltanto i comuni bagagli, ma anche altri beni quali gioielli e vari accessori, fino ai mezzi di trasporto tenuti in deposito negli appositi locali dell'albergo.

(2) La disposizione non è stata modificata dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, ma deve in ogni caso considerarsi applicabile, oltre che agli albergatori, anche ai titolari di case di cura, pensioni, stabilimenti balneari e affini.