Articolo 2761 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
Dispositivo
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative (1).
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato (2).
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo [2752].
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo [2756] [2747], [2797]; [502] c.p.c.; [53] l. fall.] (3) (4).
Note
(1) L'orientamento giurisprudenziale maggioritario reputa che la disciplina del presente articolo non debba considerarsi applicabile nè ai crediti inerenti al trasporto di persone, nè a quelli discendenti dal trasporto di tipo marittimo o aeronautico.
(2) I crediti tutelati sono quelli che discendono dal contratto di trasporto e dalle spese che sono state anticipate dal vettore, con la previsione che successivamente le cose trasportate saranno l'oggetto del privilegio. Nell'ipotesi di un contratto di mandato, i privilegi generali sono posti sui rimborsi delle anticipazioni, sui compensi e su risarcimenti dei danni eventualmente subiti dal mandatario durante il compimento della prestazione e in ragione di questa (v.1720), poiché il legislatore stabilisce che chi fornisce una prestazione d'opera non per sè ma in favore di altri merita una tutela adeguata.
(3) L'ultimo comma della presente disposizione fornisce la causa di prelazione, nella forma del privilegio, nelle ipotesi dei contratti di deposito e di sequestro convenzionale al fine di tutelare i crediti di depositario e sequestratario. A tali privilegi viene inoltre estesa la disciplina del comma 3 dell'art. 2756.
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 7152/2012
In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l'art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7152 del 10 maggio 2012)
2Cass. civ. n. 27044/2006
ll credito del depositario, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2761, terzo comma, c.c., non è preferito ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis c.c., come si ricava dal fatto che esso è collocato, nell'art. 2778 c.c., al tredicesimo posto nell'ordine di graduazione dei privilegi sui beni mobili. Da un lato, infatti, l'ultimo comma dell'art. 2777 c.c., con lo stabilire che i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 -bis, indica chiaramente che il principio generale secondo cui il credito assistito da privilegio speciale è preferito al credito assistito da privilegio generale mobiliare soffre deroghe espresse da parte del legislatore; dall'altro la circostanza che, nell'ordine preferenziale dettato dall'art. 2778 c.c., il credito per contributi contemplato dall'art. 2753 ed assistito da privilegio generale mobiliare sia preferito al credito tutelato dal privilegio speciale del depositario, comporta che quest'ultimo credito non possa prevalere sui crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751bis, i quali, in ragione del disposto dell'art. 2777, secondo comma, prevalgono sui crediti di cui all'art. 2753.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27044 del 18 dicembre 2006)
3Cass. civ. n. 3108/1998
Il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3108 del 24 marzo 1998)