Articolo 2776 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Collocazione sussidiaria sugli immobili
Dispositivo
(1)I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. [2118] sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli [2751] e [2751], ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo [2753], sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma (2).
I crediti dello Stato indicati dal primo e (3) dal terzo comma dell'articolo [2752] sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente (4).
Note
(1) Questo articolo è stato così modificatoexart. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297.
(2) Secondo la disposizione è possibile esercitare la collocazione sussidiaria dei crediti tutelati da privilegio generale mobiliare sul prezzo degli immobili soltanto nei confronti dei creditori chirografari, non invece a danno dei creditori ipotecari (v.2808). La recente modifica uniforma il trattamento dei crediti per imposte dirette (v.2752, comma 1) a quello dei crediti IVA (v.2752, comma 2), estendo in tal modo ai primi la disciplina già prescritta per l'IVA dall'art. 2776, ultimo comma.
(3) Le parole "dal primo e" sono state inserite dall'art. 23, comma 39, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (Stabilizzazione finanziaria).
(4) L'ultimo comma di questa disposizione consente che lo Stato per i propri crediti (v. art. 2752), nel caso in cui non abbia trovato soddisfazione sui beni mobili, possa rivalersi sul prezzo degli immobili, tuttavia soltanto dopo i crediti indicati agli articoli2751 e2753.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 5724/2019
In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all'art. 2776 c.c., grava sul creditore l'onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l'azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5724 del 27 febbraio 2019)
2Cass. civ. n. 26101/2016
Ai fini dell'art. 2776 c.c. - il quale dispone che i crediti indicati nell'art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari - incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare di essere rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26101 del 19 dicembre 2016)
3Cass. civ. n. 2182/1981
L'art. 2776 c.c., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge - salva la deroga espressa introdotta dall'art. 10 L. 29 luglio 1975, n. 426, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo predetto - in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalità diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2182 del 13 aprile 1981)