Articolo 2776 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Collocazione sussidiaria sugli immobili

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato così modificatoexart. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297.

(2) Secondo la disposizione è possibile esercitare la collocazione sussidiaria dei crediti tutelati da privilegio generale mobiliare sul prezzo degli immobili soltanto nei confronti dei creditori chirografari, non invece a danno dei creditori ipotecari (v.2808). La recente modifica uniforma il trattamento dei crediti per imposte dirette (v.2752, comma 1) a quello dei crediti IVA (v.2752, comma 2), estendo in tal modo ai primi la disciplina già prescritta per l'IVA dall'art. 2776, ultimo comma.

(3) Le parole "dal primo e" sono state inserite dall'art. 23, comma 39, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (Stabilizzazione finanziaria).

(4) L'ultimo comma di questa disposizione consente che lo Stato per i propri crediti (v. art. 2752), nel caso in cui non abbia trovato soddisfazione sui beni mobili, possa rivalersi sul prezzo degli immobili, tuttavia soltanto dopo i crediti indicati agli articoli2751 e2753.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 22925/2023

2Cass. civ. n. 5724/2019

3Cass. civ. n. 26101/2016

4Cass. civ. n. 2182/1981