Articolo 2777 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così modificatoexart. 11, L. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Nell'ordine di priorità previsto dalla disposizione, risultano preferiti i crediti per le spese inerenti alla giustizia (che consistono nelle spese effettuate per gli atti conservativi o espropriativi), i quali vengono pertanto soddisfatti prima di tutti gli altri, anche se si tratta di crediti pignoratizi o ipotecari.

(3) Si specifica che i privilegi posti da leggi speciali devono comunque sempre essere subordinati ai crediti privilegiati riguardanti le spese di ambito giudiziario e a quelli indicatiexart.2751 bisinerenti a retribuzioni, provvigioni, relativi a coltivatori diretti, società, enti cooperativi e imprese artigiane.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 27044/2006

2Cass. civ. n. 12569/2004

3Cass. civ. n. 1238/1996

4Cass. civ. n. 4926/1991

5Cass. civ. n. 5945/1982

6Cass. civ. n. 3669/1982