Articolo 2779 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Dispositivo
(1)Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo [2810], queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo [2778] e sono preferite a tutti gli altri [234].
Note
(1) Questo articolo è stato così modificatoexart. 13, L. 29 luglio 1975, n. 426.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2032/1974
L'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato] il quale stabilisce che i crediti per retribuzioni dovute a prestatori d'opera subordinata e quelli per contributi dovuti ad enti previdenziali si collocano al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo, integra e modifica il testo del codice, nel senso che i suddetti crediti, prima collocati, rispettivamente al n. 14 e al n. 16 dell'art. 2778 c.c., hanno precedenza assoluta su ogni altro indicato nel medesimo articolo, per cui il n. 1 diventa il n. 1bis. Ne consegue che l'art. 2779 c.c. il quale, regolando il concorso dei privilegi con le ipoteche, pospone le ipoteche sugli autoveicoli ai privilegi menzionati nei primi sette numeri dell'art. 2778 c.c., deve ritenersi riferito anche ai crediti in questione e comprensivo dei medesimi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2032 del 10 luglio 1974)