Articolo 2778 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ordine degli altri privilegi sui mobili

Dispositivo

(1)Salvo quanto è disposto dall'articolo [2777], nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

Note

(1) Tale articolo è stato così sostituito dall'art. 12, L. 29 luglio 1975.

(2) Entrambi i numeri sono stati abrogati dall'articolo161, D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 16593/2010

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall'art. 2778, n. 1, c.c. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 c.c. e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi. per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16593 del 15 luglio 2010)

2Cass. civ. n. 23808/2008

In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23808 del 18 settembre 2008)

3Cass. civ. n. 2659/1976

Ai sensi dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art. 2778 c.c., mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2659 del 12 luglio 1976)

4Cass. civ. n. 2901/1975

Ai fini dell'identificazione dell'oggetto del privilegio speciale (nella specie, quello derivante dall'art. 2778 n. 5 c.c., per tributi doganali), non può ritenersi che cose di genere non possano essere individuate attraverso le risultanze di un registro - vidimato dalla competente autorità e regolarmente tenuto - che faccia specifica e adeguata menzione di esse delle modalità della loro conservazione ed utilizzazione, ed in generale dei loro movimenti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2901 del 25 luglio 1975)

5Cass. civ. n. 4358/1974

I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], rispettivamente, al primo ed al quinto posto dell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778, c.c., sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4358 del 19 dicembre 1974)

6Cass. civ. n. 3626/1974

A norma dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, al pari dei crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione, di cui all'art. 2778 c.c. mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al 50% vanno collocati al quinto posto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3626 del 15 novembre 1974)