Articolo 2783 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea
Dispositivo
(1)I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 (Decreto fiscale).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 36755/2021
L'art. 2783 ter c.c., introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, laddove accorda ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA, non ha natura interpretativa e portata retroattiva, in ragione della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi, siccome attinenti ad una qualità dei crediti, e trovando applicazione, salva espressa disposizione in senso contrario, il generale principio della irretroattività delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (2 marzo 2012) della legge che lo ha introdotto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 36755 del 25 novembre 2021)