Articolo 2784 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore (1) (2).
Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813] (3).
Note
(1) Il diritto di pegno viene ad esistenza con la consegna del bene al creditore garantito, detto pignoratizio, ponendo in essere pertanto un contratto reale. Il presupposto è il medesimo dell'apposizione di ipoteca (v.2808), ossia l'attribuzione al creditore di una causa legittima di prelazione in deroga allapar condicio creditorum(v.2741), in forza della quale il creditore non concorre con i creditori cosiddetti chirografari (senza alcuna garanzia) che concorrono proporzionalmente tra loro, ma può far valere per intero il proprio credito sul bene sottoposto a prelazione. Tuttavia le cause di ipoteca e pegno vanno tenute separate da quelle del privilegio (v.2745), poiché queste ultime sono sanciteex lege,mentre le prime sono basate sulla volontà delle parti. Il pegno si distingue comunque parzialmente anche dall'ipoteca stessa, in quanto trasferisce il possesso del bene nelle mani del creditore.
(2) Si specifica che pegno ed ipoteca sono garanzie di natura reale, con l'obiettivo di assicurare alla pretesa creditoria certi beni all'interno del patrimonio del debitore. Tali diritti reali di garanzia si contrappongono ai diritti personali di garanzia, come quello previsto dall'art. 1936(fideiussione), che aumentano i patrimoni sopra i quali il creditore è legittimato a trovare soddisfazione
(3) La disposizione elenca i beni che possono essere oggetto di pegno: nel complesso dei beni mobili (810) non sono contemplati quelli registrati (v.815), che vengono garantiti in modo particolare attraverso i metodi di iscrizione o trascrizione. Gli altri beni mobili possono tranquillamente essere sottoposti a pegno: i beni futuri, i beni altrui, i beni in comunione (per analogia di quanto disposto per i crediti ipotecariexartt.2822,2823 e2825) le universalità di mobili, purché il creditore mantenga la destinazione unitaria delleres, e i diritti reali, che consentono così la sottoposizione a pegno dell'usufrutto dei mobili e della nuda proprietà dei medesimi (v.978).
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 24790/2016
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24790 del 5 dicembre 2016)
2Cass. civ. n. 17046/2016
La soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, così determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non già la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest'ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17046 del 11 agosto 2016)
3Cass. civ. n. 16618/2016
Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16618 del 8 agosto 2016)
4Cass. civ. n. 25796/2015
Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato, non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il valido permanere di una siffatta garanzia in favore di una banca che aveva venduto, alla scadenza, i titoli originariamente ricevuti in pegno, utilizzandone il controvalore, benchè depositato temporaneamente sul conto corrente ordinario del cliente, per acquistarne, con il suo consenso, altri da immettere in pegno sul conto deposito a garanzia di quest'ultimo). (Rigetta, App. Firenze, 11/09/2008).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25796 del 22 dicembre 2015)
5Cass. civ. n. 17477/2012
La posizione del debitore e quella del terzo che ha costituito il pegno è differenziata, in quanto la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17477 del 12 ottobre 2012)
6Cass. civ. n. 1526/2010
In tema di pegno, la forma scritta è prevista dall'art. 2787, terzo comma cod. civ. ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell'art. 2786 cod. civ., con la consegna della casa al creditore. (Rigetta, App. Perugia, 01/02/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1526 del 26 gennaio 2010)
7Cass. civ. n. 7214/2009
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7214 del 25 marzo 2009)
8Cass. civ. n. 15406/2004
La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15406 del 10 agosto 2004)
9Cass. civ. n. 3111/1984
Presupposto necessario per la costituzione di un diritto di pegno, avendo questo la funzione di assicurare la prelazione del creditore pignoratizio in sede di espropriazione forzata del bene che ne è oggetto, è l'esistenza di un'obbligazione garantita cui corrisponda un credito di somma di danaro, tale originariamente o comunque suscettibile di acquistare carattere pecuniario, indispensabile per poter promuovere l'esecuzione per espropriazione. Non può pertanto essere configurata come una costituzione di pegno, e se in tal senso intesa dalle parti, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, la pattuizione con la quale in un contratto di mutuo fondiario in cartelle, l'istituto mutuante, per l'esistenza sull'immobile concesso in garanzia di ipoteche pozioni che impediscono la necessaria priorità di grado dell'ipoteca che assiste il mutuo, trattiene, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con r.d. 16 luglio 1905 n. 646, una parte delle cartelle, sufficiente a garantire il difetto di primo grado ipotecario, ed assume altresì l'obbligo di vendere le cartelle per conto del mutuatario e, con il ricavato, di pagare i creditori ipotecari poziori; in tale ipotesi, invero, la ritenzione delle cartelle non ha la funzione di garantire il rimborso della somma mutuata, ma costituisce elemento di un meccanismo diretto soltanto, attraverso la soddisfazione di crediti di terzi, ad ottenere il conseguimento della priorità di grado dell'ipoteca, che non corrisponde ad un credito verso il debitore, tanto meno di somma di danaro, ma attiene, invece, ad una qualità della causa di prelazione ipotecaria, unica prevista dalla legge sul credito fondiario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3111 del 21 maggio 1984)