Articolo 2790 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conservazione della cosa e spese relative

Dispositivo

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760] n. 1, [1768], [1780].

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756], [2792] (1).

Note

(1) Il creditore pignoratizio, se la cosa data in pegno non è affidata alla custodia di un terzo, ha diritto di trattenerla ma, per converso, ha l'obbligo di custodirla, di evitare che questa subisca danni, ed infine di frenare i possibili fattori intrinseci alla natura della cosa medesima che ne possano produrre un qualche deterioramento. Nel caso in cui il creditore abbia dovuto sostenere determinate spese ulteriori per porre in essere dei miglioramenti della cosa pignorata o semplicemente per conservarla, il costituente sarà tenuto a provvedere al rimborso, nei limiti, tuttavia, in cui gli sia derivato un ingiustificato arricchimento (v. art. 2041,2042).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12863/2019

La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12863 del 14 maggio 2019)

2Cass. civ. n. 14529/2013

In materia di pignoramento presso terzi, quando un titolo esecutivo giudiziale rechi la condanna di un Comune competente ad erogare i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per interventi a sostegno della ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980, sono pignorabili - in deroga al principio generale secondo cui i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al solo tesoriere dell'ente - le somme giacenti nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 3 marzo 1990, n. 76(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14529 del 10 giugno 2013)

3Cass. civ. n. 2472/1990

Nell'ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe,exart. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'art. 2790 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2472 del 27 marzo 1990)