Articolo 2791 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pegno di cosa fruttifera

Dispositivo

Note

(1) La norma fa salvo l'eventuale patto contrario stipulato tra le parti, nel qual caso i frutti rimangono in capo al debitore. Negli altri casi, il creditore, per appropriarsi dei frutti derivanti dal bene sottoposto a pegno, di regola deve procedere alla vendita di questi osservando le modalità sancite dagli artt.2796 e2797, potendo tuttavia farli propri direttamente nel momento in cui il valore degli stessi sia stato già anteriormente stimato. I frutti vanno poi considerati, seguendo l'ordine di imputazione dettato, prima alle spese e agli interessi e solo successivamente al capitale (v. art. 2802).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3794/2008

2Cass. civ. n. 3266/1974