Articolo 2798 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assegnazione della cosa in pagamento

Dispositivo

Note

(1) L'assegnazione produce l'attribuzione in capo al creditore pignoratizio della qualifica di proprietario del bene in questione, con l'unica accortezza che si dovrà procedere al versamento dell'eventuale conguaglio in favore del costituente, nell'ipotesi in cui il valore del bene pignoratizio risulti superiore alla somma vantata dal creditore.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 24137/2018

2Cass. civ. n. 17046/2016

3Cass. civ. n. 8778/1998