Articolo 2798 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assegnazione della cosa in pagamento

Dispositivo

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [505], [530] c.p.c.] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474], [2744] (1).

Note

(1) L'assegnazione produce l'attribuzione in capo al creditore pignoratizio della qualifica di proprietario del bene in questione, con l'unica accortezza che si dovrà procedere al versamento dell'eventuale conguaglio in favore del costituente, nell'ipotesi in cui il valore del bene pignoratizio risulti superiore alla somma vantata dal creditore.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 24137/2018

Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 24137 del 3 ottobre 2018)

2Cass. civ. n. 17046/2016

La soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, così determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non già la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest'ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17046 del 11 agosto 2016)

3Cass. civ. n. 8778/1998

Allorché il creditore si soddisfi sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli. Tale principio vale anche se il pegno è stato costituito dal terzo, il quale, cosa facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8778 del 4 settembre 1998)