Articolo 2799 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indivisibilità del pegno
Dispositivo
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile (1).
Note
(1) La causa di prelazione pignoratizia offre garanzia al creditore fino a che questi non riceva una completa soddisfazione della sua pretesa, e a tal fine la disposizione in esame sottolinea che si tratta di prelazione indivisibile, anche nel caso in cui la cosa pignorata sia materialmente o giuridicamente divisibile: quindi, se viene pagata solo una parte del credito, il pegno continuerà a gravare sull'intero bene e contemporaneamente il debitore non potrà pretendere alcuna restituzione in proporzione. Tuttavia, nel caso di alienazione o divisione dellares, sul creditore non graverà mai l'obbligo di agire separatamente su ciascuna delle parti, come ugualmente accadrà qualora si verifichi la frequente ipotesi in cui il bene venga diviso in virtù di una successione ereditaria, dove spetterà al coerede che sia stato escusso un'azione di regresso nei confronti degli altri coeredi.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19960/2015
Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Isernia, 04/06/2014).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 19960 del 6 ottobre 2015)
2Cass. civ. n. 8970/2000
Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito — non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici — sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8970 del 5 luglio 2000)