Articolo 2806 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pegno di diritti diversi dai crediti

Dispositivo

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo [2787].

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (1).

Note

(1) Si vedano gli articoli104 e111, L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore); gli articoli da138 a140, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale); l'art. 18, D. lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari per imprese agricole).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 31051/2019

Le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la "partecipazione" dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 31051 del 27 novembre 2019)